NUOVA IMU 2020 - Imposta Municipale Propria per il Comune di Verzegnis - informazioni generali
(dal 2017 il servizio è svolto dall'UTI Carnia)
GUIDA AL VERSAMENTO DELL' IMU 2020 PER IL COMUNE DI VERZEGNIS
(Dal 2017 il procedimento è di competenza dell'UTI Carnia, in via transitoria restano in pubblicazione le indicazioni principali e la modulistica, in attesa della pubblicazione sul sito dell'UTI).
Responsabile procedimento: Elisabetta Ferrarese
Ufficio: Tributi (dal 2017 il servizio è svolto dall'UTI Carnia)
La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2020) ha introdotto la “nuova IMU”, in vigore dal 2020, che mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi già disciplinati per l’IMU dalla normativa vigente nel 2019. La Legge 160/2020 ha, inoltre, abolito la TASI.
NOVITÀ PER L’ANNO 2020
In base alla nuova disciplina, un’area edificabile costituisce pertinenza del fabbricato esclusivamente a fini urbanistici e purché accatastata unitariamente con il fabbricato medesimo.
Per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza non è più riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale e di conseguenza è dovuta l’IMU.
Con deliberazione n. 71 del 21.09.2020 la Giunta Comunale ha deliberato i valori medi indicativi delle aree edificabili ai fini IMU.
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020
1) Aliquota pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
2) Aliquota pari allo 0,76 per cento per le aree edificabili;
3) Aliquota pari allo 0,76 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi immobili del gruppo catastale D1);
4) Aliquota pari all’1,14 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1, di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,38 per cento in favore del Comune;
5) Aliquota pari allo 0,46 per cento per gli immobili compresi nelle categorie C/1 e C/3;
6) Aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
7) Aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
8) Aliquita pari allo 0,7 per cento per tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, di categoria A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di imposta per l'abitazione principale, va inoltre suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I versamenti, esenti da spese e commissioni, devono essere effettuati con modello F24:
- presso qualsiasi sportello bancario presente sul territorio nazionale
- presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale
- presso i tabaccai e gli esercizi commerciali convenzionati (in questo ultimo caso è necessario esibire la tessera sanitaria/codice fiscale del contribuente)
- tramite home banking.
TERMINI PER ESEGURE I VERSAMENTI
- entro il 16 giugno 2020 rata in acconto. Per il solo versamento dell’acconto dovuto per l’anno 2020, il versamento, limitatamente alla quota comunale, potrà avvenire entro il 16 luglio 2020 senza incorrere in sanzioni.
- entro il 16 dicembre 2020 rata a saldo.
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno (o comunque entro il 16 luglio) utilizzando entrambi i modelli di pagamento.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento non deve essere effettuato se l’imposta annua da versare risulta inferiore a 12,00 euro.
CODICE CATASTALE E CODICI TRIBUTO
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:
codice catastale del Comune di Verzegnis: L801
3912 IMU Comune - abitazione principale e relative pertinenze
3916 IMU Comune - aree fabbricabili
3918 IMU Comune - altri fabbricati
3925 IMU Stato - immobili gruppo D
I modelli sono reperibili presso tutte le banche e gli uffici postali.
Tutte le informazioni per la compilazione del modello, i codici e la modulistica sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it
CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO
I cittadini residenti all’estero che fossero impossibilitati ad utilizzare il modello F24, possono effettuare il versamento tramite bonifico bancario al conto di tesoreria presso la BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA
Codice IBAN IT 04 L 05336 64320 000040187565
Codice BIC BPPNIT2P628
Nella causale del versamento devono essere indicati: cognome e nome, codice fiscale, anno e rata (acconto o saldo) a cui si riferisce il versamento.
IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”
L’imposta dovuta per gli immobili del gruppo catastale “D” è riservata e versata allo Stato con aliquota dello 0,76%.
Per gli immobili di categoria D/1, il Comune di Verzegnis ha deliberato un’aliquota pari all’1,14% pertanto, la quota destinata al Comune pari allo 0,38% si ottiene per differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata dal Comune e la quota di imposta riservata alla Stato.
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota relativa alla situazione dell’immobile.
È possibile eseguire il calcolo automatico dell’IMU e stampare il modello F24 già compilato collegandosi al programma Calcolo IMU 2020
CHI DEVE PAGARE L’IMU
L’imposta è dovuta:
- dai proprietari di fabbricati e aree edificabili situati sul territorio del Comune;
- dai titolari di diritti reali di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione (si ricorda che ha diritto di abitazione sull’intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di famiglia);
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing).
QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL’IMU
Gli immobili soggetti all'IMU sono:
- i fabbricati diversi dall’abitazione principale;
- le abitazioni principali solo se rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7);
- le aree fabbricabili.
QUALI SONO GLI IMMOBILI ESCLUSI DALL’IMPOSTA
Sono esclusi dall'imposta:
- le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7);
- i terreni agricoli;
Non si procede inoltre al pagamento dell'IMU nei seguenti casi, purché si tratti di immobili rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze:
DEFINIZIONI
- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile si calcola nel seguente modo:
- per i fabbricati è data dalla rendita catastale aumentata del 5%. Il risultato va poi moltiplicato per coefficienti previsti dal D.L. 201/2011:
Immobili categoria C1 | 55 | |
Immobili categoria D5 | 80 | |
Immobili categoria B, C3, C4 e C5 | 140 | |
Immobili categoria A, C2, C6, C7 eccetto A10 | 160 | |
Immobili categoria D eccetto D5: | 65 | |
Immobili categoria A10 | 80 | |
- per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione. Non si fa comunque luogo ad accertamento, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con Delibera di Giunta comunale n. 71 del 21.09.2020. (Vedi tabella in fondo alla pagina).
RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
1) COMODATI GRATUITI a genitori e figli.
Viene riconosciuta la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
· il conduttore comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione;
· il proprietario comodante deve avere la residenza anagrafica nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;
· il proprietario comodante può possedere, oltre all'immobile concesso in comodato, un solo altro immobile abitativo sull'intero territorio nazionale, situato nello stesso comune ed adibito a propria abitazione principale;
· il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
· l'abitazione concessa in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.
A partire dall’anno 2019 è prevista l’estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
Per poter godere della riduzione gli interessati dovranno obbligatoriamente presentare la dichiarazione IMU.
2) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Per poter godere della riduzione gli interessati dovranno obbligatoriamente presentare la dichiarazione IMU
3) FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lettere a) e b) del DPR 06/06/2001 n. 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 06/06/2001 n. 380. Per poter godere della riduzione gli interessati dovranno obbligatoriamente presentare la dichiarazione IMU.
L'imposta è ridotta del 25 per cento nel seguente caso:
4) IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
L’IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Si tratta dei contratti previsti dall’art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione).
A seguito della stipulazione del nuovo accordo territoriale, a decorrere dal 1 ottobre 2017, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del 16 gennaio 2017, per poter usufruire delle agevolazioni IMU previste per la locazione a canone concordato è pertanto necessaria l'attestazione di rispondenza dal contratto da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'accordo. (Associazione della proprietà' edilizia – Confedilizia, Uppi, Sunia, Sicet FVG ).
Pertanto nel predisporre il contratto di locazione concordato chi sceglierà di non farsi assistere, nella determinazione del canone, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori dovrà comunque richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio dell'attestazione di conformità del contratto di locazione all'accordo territoriale.
Per poter godere della riduzioni gli interessati dovranno obbligatoriamente presentare la dichiarazione IMU.
DICHIARAZIONE IMU
La dichiarazione dovrà essere presentata all’UTI Carnia – Servizio Tributi per conto del Comune di Verzegnis in Via Carnia Libera 1944 n. 29 Tolmezzo, oppure spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio, oppure inviata tramite posta elettronica certificata, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Per l’invio tramite posta elettronica certificata occorre utilizzare la casella di posta: uti.carnia@certgov.fvg.it
La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
Rimangono valide anche per IMU le dichiarazioni già presentate ai fini ICI in quanto compatibili.
Il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni è disponibile nella sezione MODULI.
DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
Deliberazione consiliare n. 24 del 30.09.2020
Per maggiori informazioni:
Consulta il Regolamento approvato con deliberazione n. 14 del 28/7/2020
Consulta la tabella con i valori delle aree fabbricabili di Verzegnis
Consulta le informazioni relative all'anno precedente
Per i procedimenti di competenza dell'Ufficio Tributi, si rimanda all'informativa contenuta nel stito dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - U.T.I.